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• CONDOMINIO E SITUAZIONE FISCALE

Le spese condominiali sono a carico di compra un’abitazione dal momento in cui viene firmato il rogito. Questo in teoria.

Nella pratica succede invece che se ci sono pendenze arretrate l’amministratore ha il diritto di chiedere il pagamento al nuovo proprietario, lasciando che sia questi a rivalersi con il venditore.

La cosa migliore perciò rimane farsi dare da chi ci vuol vendere la casa tutta la documentazione relativa agli ultimi due-tre anni, con i verbali di assemblea (dai quali desumere se sono in programma spese di manutenzione straordinaria) e le ricevute dei pagamenti all’amministratore.C’è chi suggerisce di telefonare all’amministratore per chiedergli tutte queste informazioni.

In realtà, con la legge sulla privacy è un consiglio del tutto inutile, perché l’amministratore di norma si trincera dietro le esigenze di riservatezza per non rispondere alle domande. D’altro canto una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che è illegittimo dire agli altri condomini se un proprietario non paga le spese. Se non si può dare questa informazione a chi potrebbe essere chiamato a rispondere in solido (quando un condomino non paga per la quota di spese gli altri devono far fronte di tasca propria, salvo poi rivalersi) figuriamoci se la si può dare a un estraneo. Altro è il discorso se la reticenza proviene dal venditore.

E' comunque possibile far inserire nel compromesso e nel rogito una clausola nella quale si dichiari esplicitamente che tutte le spese condominiali, fino alla data del rogito, restano comunque a carico del venditore. Particolarmente se fin dal compromesso vengono consegnate le chiavi è importante aggiungere questa clausola; non è facile dimostrare, dato che si ha già l'uso dell'appartamento, che non ci si intendeva anche accollare le spese condominiali.

Molta attenzione va posta all’eventualità che il condominio abbia in corso azioni giudiziarie. Anche se ci si dissocia dalla lite (per farlo, si hanno trenta giorni dopo il rogito) si può essere chiamati a contribuire alle spese che gravassero sul condominio in seguito alla sentenza.Infine, è necessario esaminare il regolamento condominiale, facendosi chiarire se si tratta di norme di tipo contrattuale o assembleare. Tra i due termini corre una differenza fondamentale: le disposizioni del regolamento contrattuale infatti si possono modificare solo con l’unanimità dei condomini mentre per i regolamenti assembleari è possibile la modifica a semplice maggioranza. Una grande attenzione va dedicata soprattutto a come vengono ripartite le spese: se per esempio si vuol comprare una casa al primo piano e il regolamento contrattuale stabilisse che le spese dell’ascensore si suddividono per millesimi e non per piano (norma palesemente iniqua ma legittima) non ci si potrebbe fare proprio nulla, perché i condomini dei piani alti non acconsentiranno mai alla modifica.

Un regolamento non si occupa solo di spese, ma stabilisce anche norme comportamentali che possono, almeno in teoria, limitare fortemente la libertà dei singoli. Ad esempio ci può essere il divieto a tenere animali. Se si ha un cane probabilmente è meglio rinunciare a comprare. Infine, uno sguardo al fisco. Non ci si deve preoccupare in linea di massima dei rapporti del venditore con l’Erario, perché le responsabilità in questo campo sono sempre come i biglietti del tram: personali e non cedibili per cui se anche il venditore ha evaso l’Ici per qualche anno saranno problemi suoi, però sapere subito quale valore catastale ha l’immobile è un’informazione importante per poter pianificare le spese di acquisto e della successiva gestione.

L’unico caso (ma è un’ipotesi di scuola che ben di rado si verifica nella prassi) in cui l’acquirente può essere penalizzato d a un’evasione fiscale dell’acquirente riguarda l’Invim. In questo caso, infatti, per l’Erario scatta un privilegio sull’immobile e se il venditore non paga (e per non farlo ha un solo modo: dare un assegno scoperto al notaio) l’acquirente è costretto a saldare lui il dovuto, per rivalersi poi sul venditore.

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