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• DOVERI DI UN'AGENZIA

Il mediatore per poter esercitare la sua attività deve rispettare una serie di obblighi, prescritti dalla legge professionale (la 39/89) e dal codice civile (art.1754 e seguenti). Nella redazione dei contratti deve seguire le norme sulle clausole vessatorie introdotto dalla L. 52/96, la cosidetta "Legge Comunitaria", e specificamente quelle previste dall’articolo medesimo.
Innanzitutto deve essere iscritto al ruolo provinciale dei mediatori, tenuto presso le Camere di commercio, e anche l’azienda per cui opera deve essere iscritta alla Camera di commercio per questa specifica attività. Un mediatore serio non aspetta nemmeno che il cliente gli chieda conto della sua iscrizione, ma nel biglietto da visita e nella carta intestata indica il numero di ruolo. Se sorge un dubbio, presso le Camere di commercio è possibile verificare l’informazione.

Il mediatore è tale quando opera super partes,curando gli interessi delle persone che ha messo in contatto; ha diritto a ricevere una provvigione da entrambe le parti se l’affare si conclude, o dalla parte inadempiente se l’affare non si conclude per sua colpa. Ha diritto alla provvigione da entrambe le parti che ha messo in contatto se queste concludono l’affare entro un anno dalla scadenza dell’incarico di mediazione. Ha diritto infine alla provvigione dal cliente da cui ha ricevuto l’incarico in esclusiva se nel periodo di validità del contratto il cliente conclude l’affare per conto suo o con l’ausilio di un altro mediatore.

Figura diversa dal mediatore è il mandatario; questi agisce solo nell’interesse del cliente che gli ha affidato il mandato e non ha diritto di chiedere provvigione alla controparte. Tipico esempio di mandato è quello dato da un proprietario di casa per la gestione dell’affitto dell’immobile. L’inquilino non deve nulla al mandatario.

Chi esercita la mediazione senza averne il titolo perde il diritto di ricevere il compenso dai suoi clienti.

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